Statuto A.D.I.F. (dopo il convegno di Firenze 2019, aggiornato al 2020)
Art. 1 - L’Associazione Docenti Italiani di Filosofia (A.D.I.F.) intende aggregare i docenti di filosofia delle Università statali e non statali, degli Istituti Superiori di cultura filosofico-religiosa, degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, e tutti coloro che nutrono particolari interessi per la disciplina.
L’associazione, apartitica e senza scopo di lucro, opera tramite l’azione volontaria e gratuita di tutti gli associati. Le cariche sociali sono, per principio, solo onorifiche.
Art. 2 - Possono iscriversi all’Associazione tutti i docenti, gli studiosi, i cultori e gli appassionati di filosofia e delle discipline affini che, dal punto di vista della “Filosofia Cristiana”, vogliono confrontarsi in maniera critica e costruttiva con le proposte e le tendenze più diverse che il panorama filosofico e culturale presenta ed esprime al fine di aprire lo spazio al più ampio raggio di collaborazione, di comunicazione e di dialogo.
Una sezione privilegiata all’interno dell’Associazione è riservata a giovani studenti che vogliono approfondire la propria preparazione filosofica.
Art. 3 - Scopo dell’Associazione è di promuovere l’aggiornamento dei docenti e il dialogo con la cultura contemporanea, in modo che l’insegnamento della filosofia sia impartito con il suo metodo specifico, tenendo ben presenti le esigenze e i contributi del sapere scientifico e della teologia.
Art. 4 - Organo ufficiale dell’Associazione è la rivista “Per la filosofia. Filosofia e insegnamento”, che ha un proprio regolamento e un proprio comitato scientifico e di redazione.
Art. 5 - L’associazione si propone di raggiungere gli scopi statutari mediante Convegni Nazionali, che si terranno ogni 2 anni e che saranno organizzati dal Consiglio Direttivo Nazionale; e mediante convegni regionali e/o locali organizzati dalle singole sezioni che si costituiranno nelle diverse regioni italiane.
Tutte le attività e le iniziative di cui al presente articolo avranno, secondo i casi, finalità teoretica, storico‐teoretica e pedagogico‐didattica.
Art. 6 - I soci si impegnano a partecipare attivamente alle iniziative proposte dall’Associazione, a notificarle ai propri colleghi e a sollecitare nel modo più opportuno, purché non in contrasto con i principi ispiratori dell’Associazione, ogni forma di collaborazione con Enti e/o Associazioni pubblici e privati che hanno sede e operano sul territorio internazionale, nazionale, regionale e locale.
Art. 7 - Un socio che eventualmente lasci l’Associazione non ha diritto ad alcuna rivendicazione per i servizi prestati a beneficio dell’Associazione stessa.
Art. 8 - L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo Nazionale composto da:
- Un Presidente
- Un Vicepresidente
- Un Segretario-Tesoriere
- Almeno 6 Consiglieri nazionali
- Almeno 2 rappresentanti della componente studentesca, qualora si attivi la sezione
- Il Consigliere delegato alla organizzazione concreta dei Convegni, nella sede prescelta
Art. 9 - I compiti risultano così distribuiti:
- Il Presidente presiede i Consigli e i Convegni nazionali, programma questi ultimi insieme con il Vicepresidente, il Segretario e i Consiglieri; rappresenta l’Associazione e ne dirige l’organo ufficiale.
- Il Vicepresidente supplisce e coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni
- Il Segretario provvede a mantenere i contatti con i membri dell’Associazione; convoca, con l’approvazione del Presidente, il Consiglio nazionale; prepara, con l’approvazione del Presidente, del Vicepresidente, dei Consiglieri e in collaborazione con il Consigliere delegato, i Convegni nazionali; collabora con i Consiglieri nazionali alla diffusione e al funzionamento dell’Associazione; provvede all’amministrazione economico-finanziaria dell’Associazione e alla pubblicazione dell’organo dell’Associazione e appone la firma sociale.
- I Consiglieri coadiuvano la Presidenza e la Segreteria a predisporre i programmi dei Convegni Nazionali e di ogni iniziativa che l’Associazione vorrà e potrà promuovere.
I Consiglieri nazionali possono porre in essere iniziative di carattere regionale e/o locale dandone avviso al Presidente cui spetta di diritto, il compito di approvare il programma e l’uso della denominazione A.D.I.F.
Art. 10 - Può essere costituita in ogni regione o provincia italiana una sezione A.D.I.F. che si servirà dello statuto nazionale e che a esso farà costante riferimento per ogni forma d’iniziativa.
Art. 11 - La durata delle cariche è così fissata:
- Presidente, Vicepresidente e Segretario rimangono in carica per due Convegni successivi a quello della loro elezione e sono rieleggibili
- I Consiglieri nazionali sono eletti in ciascun Convegno nazionale, e sono rieleggibili
Art. 12 - Le cariche sociali vengono attribuite dall’Assemblea generale degli iscritti, regolarmente convocata previo ordine del giorno comprendente (esclusivamente o anche) la votazione delle cariche.
L’assemblea, valida qualunque sia il numero dei soci presenti, si esprime con votazione a maggioranza semplice dei presenti. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale, hanno la dignità giuridica di elettori attivi e passivi e si proclamano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
In caso di candidati in numero eguale ai posti a disposizione, la votazione avviene per scrutinio palese e per alzata di mano, salvo opposizione di almeno un quarto dei presenti aventi diritto al voto attivo e passivo.
Per l’elezione del Consiglio nazionale ogni elettore potrà indicare un numero di preferenze definito di volta in volta, ma sempre pari ai due terzi dei consiglieri da eleggere.
È facoltà dell’assemblea fissare il numero dei Consiglieri nazionali secondo le necessità dell’Associazione, mantenendo sempre almeno due Consiglieri per ciascuna regione così articolata:
- Regione Nord – Italia (Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino – Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia – Romagna)
- Regione Centro – Italia (Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise)
- Regione Sud – Italia e Insulare (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)
Art. 13 - I soci dovranno versare una quota annua di iscrizione che sarà stabilita in ciascun Convegno nazionale, comprensiva dell’abbonamento alla rivista “Per la Filosofia”.
Art. 14 - Le entrate economiche dell’Associazione, destinate esclusivamente alla realizzazione degli scopi sociali, sono costituite dall’ammontare delle quote associative, da contributi e sovvenzioni di persone fisiche e giuridiche, enti o istituzioni, pubblici o privati, dalla vendita di pubblicazioni, da donazioni e lasciti, da eventuali rimborsi e convenzioni.
In caso di scioglimento dell’Associazione, deliberato a maggioranza dall’Assemblea dei soci e ratificato, in caso di non raggiungimento del quorum dei due terzi degli iscritti, con le stesse procedure previste all’art. 15 per la modifica delle norme statutarie, tutti i beni patrimoniali e le sopravvivenze attive saranno devolute al Dipartimento di Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Art. 15 - Lo statuto può essere modificato dall’Assemblea Generale dei Soci, momento fondamentale e insostituibile dei Convegni Nazionali e formalmente convocata, tramite l’invio del programma dei Convegni Nazionali, su previo ordine del giorno, e a maggioranza semplice dei voti dei presenti all’Assemblea.
Se a tale Assemblea non partecipano almeno due terzi dei soci ordinari, il risultato dell’Assemblea va ratificato, per quanto attiene alla modifica dello statuto, mediante referendum, svolto anche a mezzo di voto a distanza (postale o simile).
Dello svolgimento di tale referendum e delle modalità dello stesso viene data notizia a ogni socio iscritto tramite comunicazione personale unita alla scheda di voto firmata da Presidente e Segretario.
Nel momento in cui la Segretaria invia le schede di voto fissa a 30 giorni di distanza la data di scadenza entro la quale le risposte devono pervenire alla Segretaria stessa.
Passata tale data, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e almeno tre Consiglieri Nazionali procedono allo spoglio dei voti e alla comunicazione del risultato.
Le modifiche statutarie entrano in vigore se approvate dalla maggioranza dei soci che partecipano a tale referendum: il risultato viene reso pubblico tramite la rivista “Per la filosofia - Filosofia e insegnamento”, organo dell’Associazione.
Nel caso di modifiche non sostanziali al presente statuto, esse possono essere apportate dal Consiglio Nazionale.
Art. 16 - La sede della Associazione Docenti Italiani di Filosofia (A.D.I.F.) è fissata a:
Art. 17 - Il presente statuto sostituisce il precedente nella sua totalità.